Come già anticipato, dal 01/04/2019 le domande relative alla corresponsione degli assegni famigliari e la domanda di autorizzazione per gli stessi nei casi previsti dalla normativa, deve essere effettuata tramite l’apposito canale telematico messo a disposizione da INPS.

In realtà la procedura sul portale dell’Istituto è diventata operativa con un certo ritardo e ancora oggi si registrano ritardi nella lavorazione delle domande, in quanto anche gli operatori INPS non sono ancora “rodati” per lavorare in maniera sollecita le richieste.

Ad ogni modo si ricorda che, come espressamente previsto dal messaggio INPS 1777:

  • Il lavoratore deve provvedere per proprio conto a compilare e ad inoltrare la domanda;
  • In alternativa i lavoratori, sempre in possesso del PIN, possono richiedere assistenza all’invio delle domande ai patronati;
  • Per le richieste di PIN del cittadino ricordiamo che bisogna seguire la procedura apposita tramite il portale dell’ente o    chiamando il contact center (803 164 gratuito da fisso oppure 06 164164 a pagamento da cellulare);

I lavoratori potranno visualizzare l’esito delle domande nell’apposita seziona “Consultazione Domanda” del portale INPS; solo in caso di diniego verrà inviata apposita documentazione al richiedente.

L’esito sarà visibile, con le medesime modalità, anche ai Patronati che, su delega del cittadino richiedente, hanno provveduto ad inviare le domande di ANF all’Istituto.

Il lavoratore dovrà comunicare l’esito positivo della richiesta al proprio datore di lavoro, il quale avrà accesso ai dati necessari all’erogazione e al conguaglio degli ANF attraverso l’apposita applicazione descritta nel successivo paragrafo 4.1.

In caso di variazione nella composizione del nucleo familiare nel periodo già richiesto, o nel caso in cui si modifichino le condizioni che danno diritto all’aumento dei livelli reddituali, il lavoratore interessato dovrà presentare all’INPS, esclusivamente in modalità telematica, una domanda di variazione per il periodo di interesse sempre attraverso la procedura “ANF DIP”….”

Riassumendo, fino a quando l’ente non ha terminato di lavorare la pratica e non ha dato la sua approvazione, non è possibile per i datori di lavoro e per gli intermediari incaricati scaricare le risultanze e provvedere all’erogazione degli assegni famigliari e ciò, considerati i ritardi di cui si diceva, sta causando non poche inquietudini tra i lavoratori, complici anche alcune informazioni errate fornite da patronati poco preparati sulla procedura.