Con il DL 124/2019 entrato in vigore il 27/10/2019 e da convertire in legge entro 60 giorni, sembrerebbe essere tornato lo “spettro” dell’invio tramite Entratel di tutte le deleghe F24 che includano il credito derivante dal c.d. “Bonus Renzi” e da dichiarazione 730 (in pratica i rimborsi ai dipendenti dei crediti di imposta).

La situazione si era già presentata agli inizi del 2017 (art.3 DL. 50/2017) quando si era subito corsi ai ripari inviando prontamente tutti gli F24 con il software dell’Agenzia delle Entrate e comunicando contestualmente l’IBAN di ogni azienda per permettere il pagamento delle deleghe.

Solo dopo la scadenza del 16/05/2017, quando tutti avevano già effettuato l’adempimento, è stato rilasciato un chiarimento che escludeva il Bonus Renzi e i crediti da 730 dalla nuova norma.

Oggi, le note tecniche di accompagnamento al testo del DL, indicano nuovamente l’applicazione della norma al Bonus Renzi ed ai crediti 730, sebbene all’interno del testo legislativo non se ne faccia menzione.

A distanza di 3 settimane dalla data di entrata in vigore del DL nulla è stato comunicato a livello ministeriale o dall’A.d.E. e la scadenza del 16/11 è già passata.

Restano numerosi dubbi in merito all’applicazione del decreto così come sopra esposto ed il rischio che i versamenti del 16/11 vengano in qualche modo ritenuti irregolari da AdE sussiste.

In particolare, contro l’interpretazione che prevede l’inclusione di Bonus Renzi e Crediti 730 nella norma, le argomentazioni sono le seguenti:

  • La circolare 68/2018 dell’AdE riporta esplicitamente “…si precisa comunque che tra i codici indicati non sono ricompresi (in quanto esclusi dai nuovi obblighi) i crediti rimborsati dai sostituti a seguito di liquidazione del modello 730 e le somme erogate ai sensi dell’articolo 1 del D.L. n. 66 del 2014 e dell’articolo 1, commi 12 e ss., della L. n. 190 del 2014 (c.d. “bonus Renzi”). Sarebbe quindi un clamoroso voltafaccia se le motivazioni che hanno portato all’esclusione di questi crediti dall’applicazione della precedente normativa, venissero ignorate del tutto e venisse data un’indicazione contraria;
  • Lo Statuto del Contribuente (Legge 212/2000) prevede che i nuovi adempimenti di natura tributaria non possano entrare in vigore se non dopo 60 giorni dall’adozione del provvedimento che li ha introdotti (nel caso di specie, quindi, il 27/12/2019)

La stampa non ha dato grosso risalto alla questione, se non per evidenziare i dubbi sopra esposti; solo lo scorso venerdì, nel pomeriggio, è stato emesso da parte della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro un parere, secondo il quale anche i crediti oggetto della presente devono essere trattati come tutte le altre compensazioni.

Ciononostante resterebbe comunque irrisolta la data di decorrenza dell’invio telematico per queste deleghe e la data in cui inizierebbe eventualmente l’applicazione delle relative sanzioni (nel 2017 era stata prorogata di un mese rispetto alla data di decorrenza dell’obbligo).

Si auspica quindi al più presto (possibilmente entro il prossimo 16/12) un intervento chiarificatore da parte di Ministero o di AdE oppure un’interpretazione autentica nella legge di  conversione, che dovrà comunque essere promulgata prima dello scadere dei 60 giorni dal DL di cui sopra (27/12/2019), a pena di decadenza dello stesso.