Negli ultimi mesi, complice l’ormai dilagante e invasivo intervento dei media che, nell’eterna caccia di un “click”, forniscono dati ed informazioni spesso inesatte e quasi sempre premature, ha tenuto banco l’argomento del bonus da Euro 200,00 per i dipendenti.

Questa notizia, anticipata quando ancora la leggere era solo un disegno normativo senza alcuna valenza, ha messo in fibrillazione tutti i lavoratori ed i datori di lavoro, anche se la sua corresponsione è prevista con la retribuzione del mese di luglio che, normalmente, viene pagata nei primi giorni di agosto.

Come spesso accade la norma di riferimento, D.L. 50/22 del 17 maggio 2022, ha tralasciato quasi interamente le modalità operative, limitandosi a dire che la corresponsione sarebbe avvenuta in “maniera automatica”.

Sono poi gli enti preposti, in questo caso INPS, che modulano le norme e che indicano come operare.

Il messaggio INPS 2397 del 13/06/2022, emesso in data di ieri, chiarisce sia le modalità operative per il conguaglio delle somme erogate ai lavoratori, che l’indicazione dei dati nella denuncia mensile Uniemens ed ha fornito un quadro di insieme delle modalità e dei requisiti per l’erogazione del bonus.

INPS non ha aggiunto ulteriori procedure, limitandosi a quanto indicato dall’articolo 31, comma 1 della legge sopra indicata. Ossia: “…Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1 e 18

Sarà quindi, comunque, necessaria una dichiarazione dei lavoratori con la quale il lavoratore certifica di non essere titolare delle prestazioni sopra indicate.

I datori di lavoro, in mancanza di dichiarazione contraria da parte dei dipendenti, provvederanno all’erogazione del bonus, unitamente alla retribuzione di competenza del mese di luglio, con successiva compensazione del relativo importo sulla denuncia mensile UniEmens.

L’Istituto chiarisce che il bonus dovrà essere erogato una sola volta per ciascun lavoratore, anche in presenza di più rapporti di lavoro.

Pertanto è possibile per il lavoratore chiedere il pagamento dell’indennità una tantum a un solo datore di lavoro, dichiarando a quest’ultimo di non avere fatto analoga richiesta ad altri datori di lavoro.