Lo scorso 3 luglio è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 85/2023 di conversione del D.L. 48/2023, meglio conosciuto come “Decreto Lavoro” o “Decreto Calderone”.

Il testo della legge di conversione ha apportato modifiche a diversi articoli del decreto originario ed ora si attendono commenti e chiarimenti da parte degli organi istituzionali rispetto ad alcuni punti che, nonostante il tempo avuto a disposizione dal Legislatore per riscrivere in maniera più chiara alcuni passaggi dubbi della norma, continua a presentare alcune criticità.

Tra gli articoli che più hanno interessato gli operatori e le aziende,  quello che è intervenuto sulla normativa sul rapporto di lavoro a tempo determinato ha sicuramente un’importanza primaria, avendo cercato di dare un poco di flessibilità ad una fattispecie contrattuale che il c.d. “Decreto Dignità” aveva decisamente affossato.

Si ricorda che la criticità della recente normativa sul rapporto a tempo determinato riguardava principalmente la tipizzazione delle causali che non permettevano di fatto il pieno utilizzo di questa tipologia di contratto. In tal senso il Decreto di recente conversione ha delegato alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative l’identificazione nei contratti collettivi delle casistiche in cui il contratto a termine potrà venire utilizzato, prevedendo un periodo transitorio, fino al 30/04/2024, durante il quale, in assenza di previsioni da parte del CCNL, datore di lavoro e lavoratore possono ugualmente instaurare, prorogare o rinnovare il contratto a termine, identificando loro stessi, in maniera chiara e specifica, le cause tecniche, organizzative e produttive che richiedono l’instaurazione del rapporto, superando quindi anche la soglia dei primi 12 mesi “acausali” cià previsti dalla precedente normativa.

Uno dei dubbi rimanenti e che attendono chiarimenti, riguarda la neutralizzazione, ai fini del superamento dei 12 mesi con proroghe o rinnovi, dei periodi antecedenti al 05/05/2023, data di entrata in vigore del Decreto Lavoro.