In data 29 luglio 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 27 giugno 2022, n. 104, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea”.

La norma nazionale di recepimento, ignorando completamente l’invito contenuto nella norma Europea (art. 4 c.3) di far ricorso a sistemi di semplificazione e di contenimento degli adempimenti burocratici, introduce ulteriori numerosi obblighi per i datori di lavoro al momento della stipula del contratto di lavoro.

Ciò è tanto meno accettabile se si considera che molti dei principi sanciti dalla Direttiva Europea, peraltro condivisibili in un’ottica di equità, erano già presenti nel nostro ordinamento.

L’UE, con il suo intervento, introduce un elenco di elementi minimi che il datore di lavoro è tenuto a comunicare al lavoratore e, per raggiungere questo obiettivo, la norma comunitaria prevedeva espressamente che una buona parte di tali informazioni potessero essere fornite ai lavoratori mediante semplice rinvio alle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o statutarie o ai contratti collettivi che disciplinano tali elementi.

Tale opportunità è stata completamente ignorata dal nostro Legislatore.

Ad ogni modo dall’entrata in vigore del sopra citato Decreto, è previsto l’obbligo di comunicare ad una più ampia platea di destinatari le informazioni inerenti al rapporto di lavoro in modo chiaro e trasparente. Tali informazioni, da rendere in formato cartaceo oppure elettronico, devono, peraltro, essere conservate e rese accessibili al lavoratore e il datore di lavoro deve conservare la prova della trasmissione o della ricezione della comunicazione per la durata di cinque anni dalla conclusione del rapporto di lavoro.

Già da una prima lettura delle varie voci inserite nel decreto, sorgono spontanei una serie di dubbi interpretativi e di difficoltà applicative, come ad esempio l’applicabilità della norma ai contratti di lavoro intermittente (a chiamata), oppure cosa si intenda per “sistemi decisionali o monitoraggio automatizzati” e se vi rientrino i dispositivi ed i software di rilevazione presenze.

Si attendono nelle prossime settimane tutti i chiarimenti del caso da parte degli enti preposti.